Documenti di Bilancio

21/04/2009   Bilancio di esercizio del Fondo Pensione Prevedi al 31/12/2008

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21/04/2008   Bilancio al 31/12/2007
Bilancio di esercizio del Fondo Prevedi al 31/12/2007
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20/04/2007   Bilancio al 31/12/2006
Bilancio di esercizio del Fondo Prevedi
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27/04/2006   Bilancio al 31/12/2005
Bilancio di esercizio del Fondo Prevedi
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Caratteristiche e struttura del Fondo Pensione Prevedi.
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Domande frequenti

Prevedi è il Fondo Pensione Complementare Nazionale per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini. È un Fondo a Contribuzione Definita a Capitalizzazione Individuale ad adesione volontaria, istituito per contrattazione collettiva.
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Possono aderire al Fondo Pensione Prevedi operai, impiegati e i quadri ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 dello statuto del Fondo (CCNL edili-industria e CCNL edili-artigianato).
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Prevedi è lo strumento più sicuro e più economico, per i lavoratori a cui si applica il CCNL edilizia-industria o edilizia-artigianato, con cui integrare la pensione pubblica, che nei prossimi anni continuerà a diminuire fino ad arrivare, per i lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 1996 a poco più del 50% dell’ultima retribuzione percepita prima del pensionamento.
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Conoscere Prevedi

Che cos'è Prevedi

Prevedi è il Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini. E’ un’Associazione senza scopo di lucro istituita tramite un Accordo tra le Organizzazioni Nazionali Sindacali (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL) e le Associazioni Nazionali Datoriali (ANCE, ANAEPA-Confartigianato, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI) del settore edile industriale ed artigiano.
Prevedi ha quale unica finalità quella di erogare ai propri lavoratori associati una pensione integrativa di quella che sarà loro offerta dagli enti previdenziali pubblici (ad esempio INPS o INPDAP). Prevedi è soggetto alla disciplina del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (intitolato "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" che ha sostituito il precedente D.Lgs. 124 del 1993) e sottoposto al controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), che ne ha autorizzato l’esercizio dell’attività in data 08/08/2002, inscrivendolo nell’Albo dei Fondi Pensione (sez. I) con il numero 136.

Chi può iscriversi a Prevedi

I destinatari di Prevedi sono:

  • a) Gli operai, impiegati e quadri ai quali si applichino i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro " edili-industria" (stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000) e 2 edili-artigianato2 (stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA -CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, in data 1° giugno 2000);
  • b) I lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla precedente lett. a);
  • c) I lavoratori dipendenti degli Enti paritetici del settore edile;
  • d) I lavoratori dipendenti del Fondo Pensione assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
  • e) I lavoratori dipendenti di aziende che applichino il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato, in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie di tali contratti.

Perchè iscriversi a Prevedi

La pensione pubblica non basta più

Integrare la pensione pubblica è diventato necessario dopo l’introduzione della legge 335 del 1995 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare") la quale, al fine di contenere la crescita della spesa pensionistica, ha previsto il progressivo incremento dell’età prevista per il pensionamento e, soprattutto, la progressiva riduzione del tasso di copertura della pensione pubblica rispetto alla retribuzione percepita prima del pensionamento: ciò significa che, a parità di contributi versati agli enti previdenziali pubblici, la pensione che verrà erogata ai futuri pensionati sarà notevolmente inferiore a quella erogata oggi ai lavoratori già in pensione.
La legge 335/ ’95 ha infatti modificato il sistema di calcolo della pensione pubblica, sostituendo il vecchio sistema retributivo (in base al quale la pensione era calcolata in percentuale sulla retribuzione degli ultimi anni di lavoro), con il sistema contributivo, il quale calcola la pensione sulla base dei contributi effettivamente versati agli enti previdenziali pubblici (riducendola notevolmente rispetto al precedente sistema retributivo).
La riduzione delle pensione pubblica prevista dalla 335/ ’95 avrà un effetto progressivo: essa infatti non colpirà i lavoratori che al 31/12/1995 avevano già maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva agli previdenziali pubblici (la pensione di questi lavoratori, infatti, sarà calcolata ancora con il sistema retributivo).
Per i lavoratori che, invece, al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva agli enti previdenziali pubblici, la pensione sarà calcolata con un sistema misto, in parte retributivo e in parte contributivo (quindi si avrà già una significativa riduzione della copertura pensionistica).
Per i lavoratori che, infine, hanno iniziato a versare contributi agli enti previdenziali pubblici solo dopo il 31/12/1995, la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo e la riduzione della copertura pensionistica, rispetto al vecchio sistema retributivo, sarà così consistente che la loro pensione sarà all’incirca pari alla metà della retribuzione percepita prima del pensionamento.
Al fine di mantenere, dopo il pensionamento, un tenore di vita adeguato alle proprie esigenze di vita, i lavoratori devono quindi prevedere un sistema di previdenza complementare da “coltivare nel tempo” fino al raggiungimento del diritto alla "pensione pubblica". Per questo i Contratti Collettivi Nazionali dei vari settori produttivi hanno previsto, in modo pressoché generalizzato, la costituzione di appositi fondi pensione integrativi di categoria, detti "negoziali", in quanto frutto di accordi tra le Associazioni sindacali e datoriali firmatarie degli stessi Contratti. Tramite tali accordi le Associazioni sindacali e datoriali assumono il ruolo di Parti Istitutive dei fondi pensione negoziali, i quali sono detti anche fondi pensione "chiusi", in quanto rivolti esclusivamente ai lavoratori destinatari dei Contratti Collettivi sottoscritti dalle rispettive Parti Istitutive.

I benefici offerti dal Fondo pensione Prevedi

Prevedi offre la possibilità di crearsi una pensione integrativa di quella pubblica usufruendo del sostegno contributivo del datore di lavoro (elargito a beneficio dei soli iscritti al Fondo Pensione) e dei benefici fiscali previsti dalla legge.
Costruirsi una pensione integrativa tramite Prevedi conviene per i seguenti motivi:

  • a) Il contributo "aziendale" pari all'1% della retribuzione: viene aggiunto dal datore di lavoro alla retribuzione dei soli lavoratori iscritti al Fondo Prevedi (come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) e versato sulle rispettive posizioni previdenziali individuali accese presso il Fondo (ipotizzando, ad esempio, un reddito annuo lordo di € 20.000, il contributo aziendale è pari a € 200 all’anno);
  • b) Il risparmio fiscale: i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito imponibile dell’iscritto. Il risparmio di imposta per l’iscritto al Fondo è una percentuale del reddito pari alla somma tra l’aliquota marginale (cioè quella più alta applicabile al lavoratore) dell’imposta sui redditi e le eventuali addizionali regionale e comunale.
  • c) La rappresentanza degli iscritti: il Fondo Prevedi è un’Associazione (senza scopo di lucro) dotata di personalità giuridica ai sensi dell’art. 4 co. 1 del D.Lgs. 252/’05. Ne deriva che i lavoratori iscritti (oltre che i rispettivi datori di lavoro) sono soci del Fondo Pensione, ed eleggono i propri rappresentanti nel massimo organo associativo del Fondo stesso: l’Assemblea dei Delegati.
  • d) L'economicità del Fondo Prevedi: Prevedi non ha scopo di lucro, per questo riesce a mantenersi tramite una quota associativa annuale, che viene trattenuta dai contributi degli iscritti, di importo estremamente basso (18 euro per il 2007). Tutte le entrate derivanti delle quote associative versate dagli iscritti, che avanzino dopo la copertura delle spese amministrative e di funzionamento del Fondo, devono essere restituite agli stessi iscritti distribuendole sulle rispettive posizioni individuali, non potendo avere diversa destinazione (nel 2005, ad esempio, è stato redistribuito a vantaggio delle posizioni degli iscritti un avanzo di quote associative pari a circa 190.000 euro; nel 2006 un avanzo di circa 115.000 euro).
  • e) Gli indennizzi previsti dalla Edilcard: per gli operai iscritti al Fondo Pensione, gli indennizzi erogati tramite la Edilcard a titolo di rimborso spese mediche e in caso di malattia/infortunio vengono raddoppiati.
    Esempio con riferimento agli indennizzi Edilcard validi nel 2007:
    - indennizzo Edilcard per lavoratore non iscritto a Prevedi: va da un minimo di € 1.000 a un massimo di € 5.000;
    - indennizzo Edilcard per lavoratore iscritto a Prevedi: va da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 10.000.
  • f) La gestione del patrimonio: i contributi versati al Fondo vengono investiti da gestori finanziari professionisti, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti a tutela degli iscritti. I gestori finanziari vengono selezionati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo mediante apposite gare pubbliche, effettuate secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 252/05 e dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip). Per poter partecipare a queste gare le società candidate alla gestione del patrimonio del Fondo devono possedere determinati requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e opportunamente integrati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Una volta selezionati i gestori del patrimonio, il Fondo Pensione è tenuto a stipulare con essi apposite convenzioni, redatte sulla base di modelli predisposti dalla Covip, le quali riportano la politica e le strategie di investimento delle risorse, gli obiettivi di performance da perseguire, i limiti di rischio e il dettaglio dei vincoli gestionali a cui i gestori si devono attenere.
    Il D.Lgs 252/05 e il D.M. Tesoro 703 del 1996, nel prevedere che le risorse del Fondo Pensione siano investite in modo sano e prudente, impongono precisi limiti alle tipologie di investimento attuabili dai Fondi. La responsabilità di attuare una gestione finanziaria sana e prudente e di vigilare sul rispetto dei vincoli previsti dai decreti citati e dalle convenzioni di gestione grava sul Consiglio di Amministrazione del Fondo. La Banca Depositaria del Fondo, assolutamente indipendente dai gestori finanziari e anch’essa selezionata con una gara pubblica, vigila costantemente sul rispetto delle regole e dei limiti di investimento previsti dalla legge e dalle convenzioni che il Fondo è tenuto a stipulare con le società incaricate della gestione del patrimonio.

Come ci si associa a Prevedi

L’adesione al Fondo Prevedi è volontaria e avviene tramite sottoscrizione degli appositi moduli disponibili nel sito web www.prevedi.it/modulistica.asp: modulo di richiesta adesione al Fondo e modello ministeriale TFR1 (da sottoscrivere entro il 30 giugno 2006, per i lavoratori occupati alla data del 31/12/2006) oppure TFR2 (da sottoscrivere entro sei mesi dall’assunzione, per i lavoratori occupati dopo il 31/12/2006). In conseguenza dell’adesione, il lavoratore e il suo datore di lavoro diventano soci del Fondo Pensione, eleggono i propri rappresentanti negli organi associativi del Fondo (Assemblea dei delegati e, per il tramite di questa, Consiglio di Amministrazione) e, in tal modo, partecipano alle scelte che ne riguardano la vita.

La contribuzione al Fondo

Prevedi è un Fondo Pensione a contribuzione definita, in quanto la misura minima dei contributi da versare al Fondo è prefissata dai Contratti Collettivi di Lavoro edili-industria e edili-artigianato.
Le misure della contribuzione a Prevedi sono le seguenti:

  • Contributo minimo a carico del datore di lavoro: 1% della retribuzione del lavoratore utile ai fini del calcolo del TFR;
  • Contributo minimo a carico del lavoratore: 1% della retribuzione del lavoratore utile ai fini del calcolo del TFR;
  • Contributo tratto dal TFR:
    - 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio (es. Inps o Inail) dopo il 28 aprile 1993;
    - 18% oppure 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio (es. Inps o Inail) entro il 28 aprile 1993;

Il datore di lavoro provvede mensilmente a dichiarare alla propria Cassa Edile di riferimento (tramite il modello di denuncia in uso presso quest’ultima) le contribuzioni dovute a Prevedi e, contestualmente, a versare tali contribuzioni sul conto corrente della Cassa Edile. La Cassa Edile elabora i dati ricevuti e li trasmette al Fondo Pensione unitamente all’importo delle contribuzioni.

La posizione previdenziale individuale

Per ogni lavoratore iscritto al Fondo viene creata una posizione previdenziale individuale intestata allo stesso, in ogni momento consultabile via internet dal sito www.prevedi.it tramite digitazione di codice segreto e password che l’iscritto può richiedere e ottenere autonomamente tramite apposita registrazione nello stesso sito web (area associati). La posizione previdenziale individuale è composta dai contributi versati a favore dell’iscritto e dai rendimenti maturati su tali contributi grazie alla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo.

Le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo

Il criterio di erogazione delle prestazioni adottato dal Fondo Pensione è molto diverso da quello usato dagli enti previdenziali obbligatori. La pensione pubblica, infatti, si basa su meccanismo della ripartizione, il quale prevede che i contributi versati attualmente dai lavoratori attivi vengano contestualmente destinati ai lavoratori già in pensione. Questo spiega il motivo per cui, all’aumentare del numero dei pensionati rispetto ai lavoratori attivi, il sistema pensionistico pubblico accusa crescenti problemi di finanziamento della spesa pensionistica.
Il Fondo Pensione opera invece secondo il criterio di capitalizzazione individuale, il quale prevede che la posizione previdenziale, costituita dai contributi versati nel corso della vita lavorativa e dai rendimenti prodotti dal Fondo Pensione, venga utilizzato per il pagamento di prestazioni destinate esclusivamente all’iscritto (o, in caso di decesso, ai suoi eredi o beneficiari).

La liquidazione della posizione previdenziale

L’iscritto può richiedere la liquidazione della propria posizione previdenziale:

  • Al momento del pensionamento: interamente sotto forma di prestazione periodica (rendita) che si aggiunge alla pensione erogata dall’ente previdenziale obbligatorio (es. INPS) oppure in parte sotto forma di capitale una tantum (al massimo il 50%) e in parte sotto forma di rendita;
  • Quando non sia più soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato: interamente sotto forma di capitale una tantum esercitando il riscatto della posizione individuale. In caso di decesso dell’iscritto la posizione previdenziale viene liquidata agli eredi del lavoratore o, in mancanza di questi ultimi, ad altri designati dall’iscritto prima del decesso.

I requisiti per poter richiedere la liquidazione della posizione individuale sono descritti nello Statuto del Fondo, agli articoli 10 e 11 (per le prestazioni relative al pensionamento) e 12 (per i riscatti e i trasferimenti). Verificato il possesso dei requisiti necessari, l’iscritto dovrà compilare e firmare l’apposito modulo di richiesta liquidazione della posizione individuale disponibile nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it, avendo cura di far compilare, timbrare e firmare dall’ultimo datore di lavoro che gli ha applicato il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato la parte del modulo di rispettiva competenza. Il modulo dovrà quindi essere consegnato in formato originale alla Cassa Edile, che provvederà ad inviarlo al Fondo Pensione.

Il trasferimento della posizione previdenziale

L’iscritto può richiedere il trasferimento della propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare:

  • Quando non sia più soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato;
  • In costanza di rapporto di lavoro con l’azienda edile, dopo che siano trascorsi almeno due anni dall’iscrizione al Fondo Pensione

I requisiti per poter richiedere il trasferimento della posizione sono descritti nell’art. 12 dello Statuto del Fondo. Anche il trasferimento, come la liquidazione della posizione, va richiesto tramite compilazione dell’apposito modulo disponibile nel sito web del Fondo Pensione.

L'anticipazione della posizione previdenziale

L’iscritto può conseguire un’anticipazione sulla propria posizione individuale nei seguenti casi:

  • In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • Decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • Decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione individuale, per la soddisfazione di ulteriori esigenze a discrezione dell’iscritto.

Gli organi del Fondo

  • L'Assemblea dei Delegati. E’ il massimo organo associativo e deliberativo del Fondo Pensione e si compone di sessanta membri delegati a rappresentare, in modo paritetico, tutte le imprese e tutti i lavoratori iscritti al Fondo. I componenti dell’Assemblea di “parte datoriale” e di “parte sindacale” vengono eletti rispettivamente da parte di tutti i datori di lavoro e da parte di tutti i lavoratori che siano già associati al Fondo Pensione alla data di indizione delle elezioni. Una volta eletta, l’Assemblea rimane in carica per quattro anni.
    Le modalità di convocazione, il funzionamento e le attribuzioni dell’Assemblea dei Delegati sono disciplinate dallo Statuto del Fondo Pensione. In particolare, l’art. 16 dello Statuto, prevede le seguenti, principali attribuzioni dell’Assemblea:
    - elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili e determinazione dei relativi compensi;
    - approvazione del bilancio di esercizio del Fondo Pensione, come proposto dal Consiglio di Amministrazione;
    - proposizione di azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori Contabili ai sensi dell’articolo 2407 del codice civile;
    - revoca degli Amministratori e dei Revisori ai sensi dell’art. 2383 del codice civile;
    - deliberazione delle modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Elettorali proposte dal Consiglio di Amministrazione;
    - deliberazione dello scioglimento e delle modalità di liquidazione del Fondo Pensione.
  • Il Consiglio di Amministrazione. Si compone di 18 membri eletti dall’Assemblea dei Delegati in modo da assicurare la rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro associati al Fondo Pensione. I componenti del Consiglio devono soddisfare determinati requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle disposizioni vigenti, rimangono in carica per tre anni e non possono essere rieletti per più di due volte.
    L’art. 20 dello Statuto, prevede le seguenti, principali attribuzioni del Consiglio di Amministrazione:
    - elezione del Presidente e del Vice Presidente;
    - individuazione degli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo;
    - redazione del bilancio annuale del Fondo e sottoposizione dello stesso all’approvazione dell’Assemblea;
    - predisposizione della modulistica del Fondo e delle comunicazioni informative da inviare agli associati;
    - selezione dei gestori del patrimonio del Fondo, stipulazione delle relative convenzioni e valutazione dei risultati di gestione ottenuti dagli stessi;
    - selezione della banca depositaria del Fondo e stipulazione della relativa convenzione;
    - vigila sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
    - determinazione del bilancio preventivo di spesa e delle fonti di finanziamento del Fondo Pensione;
    - nomina del Direttore responsabile del Fondo attribuzione dei relativi poteri e funzioni;
    - proposizione all'Assemblea delle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti Elettorali;
  • Il Collegio dei Sindaci. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri eletti dall’Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle aziende e dei lavoratori associati al Fondo. I componenti del Collegio dei Sindaci devono soddisfare determinati requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle disposizioni vigenti, rimangono in carica per tre anni e non possono essere rieletti per più di due volte.
    Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre, il controllo contabile, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.

In sintesi: Perchè aderire a Prevedi

  • Perché è lo strumento più sicuro e più economico, per i lavoratori a cui si applica il CCNL edilizia-industria o edilizia-artigianato, con cui integrare la pensione pubblica, che nei prossimi anni continuerà a diminuire fino ad arrivare, per i lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 1996 a poco più del 50% dell’ultima retribuzione percepita prima del pensionamento;
  • Perché è nato da un Accordo tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori e i rappresentanti dei datori di lavoro per tutelare il diritto alla pensione dei lavoratori del settore edile;
  • Perché aumenta dell’1% la retribuzione del lavoratore;
  • Perché è un’Associazione i cui soci sono i lavoratori iscritti e i loro datori di lavoro, che partecipano alla vita e allo sviluppo del Fondo tramite il principio della rappresentanza;
  • Perché non ha scopo di lucro e quindi non deve remunerare margini di profitto (si mantiene sostanzialmente con un contributo pro-capite attualmente pari a 18 € all’anno);
  • Perché non può fallire e non è assoggettabile a procedure concorsuali;
  • Perché ai sensi dell’art. 2117 del codice civile i contributi versati al Fondo Pensione non possono essere distratti dalla loro finalità e non possono essere oggetto di esecuzione né da parte dei creditori del datore di lavoro né da parte dei creditori del lavoratore;
  • Perché i contributi versati al Fondo (anche quelli a carico del datore di lavoro) sono deducibili, entro determinati limiti, dal reddito dell’iscritto, producendo un risparmio fiscale;
  • Perché l’iscrizione al Fondo consente il raddoppio degli indennizzi in caso di infortunio previsti dalla Edil Card;
  • Perché nelle ipotesi previste dallo Statuto puoi richiedere l’anticipazione dell’intera posizione previdenziale (contributi versati e rendimenti maturati);
  • Perché in caso di “uscita” dal settore occupazionale dell’edilizia è possibile trasferire la posizione previdenziale (contributi versati e rendimenti maturati) ad altro fondo pensione integrativo o forma pensionistica individuale per continuare a costruire la pensione integrativa (in alternativa è possibile riscattare l’intera posizione previdenziale).