Informativa sulle nuove prestazioni pensionistiche e periodo transitorio di adeguamento
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha modificato l’articolo 11 del D. Lgs. 252/2005, ampliando le modalità di accesso alle prestazioni della previdenza complementare. Accanto alla tradizionale rendita vitalizia, sono state introdotte tre nuove forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari.
A partire dal 1° luglio 2026, gli iscritti potranno scegliere tra le seguenti opzioni, erogate direttamente dal Fondo pensione:
- Rendita a durata definita: consiste nell’erogazione della prestazione per un periodo determinato, calcolato in base all’aspettativa di vita dell’aderente al momento della richiesta. In pratica, il capitale accumulato viene suddiviso in un numero di rate corrispondente agli anni di vita residua stimati secondo le tavole di mortalità ISTAT.
Durante il periodo di erogazione della rendita a durata definita, il capitale accumulato continua ad essere investito nel comparto di investimento scelto dall’aderente con progressivo disinvestimento della quota parte corrispondente a ciascuna rata di rendita da erogare.
- Prelievi liberamente determinabili: una volta maturato il diritto alla prestazione pensionistica, l’iscritto può decidere autonomamente tempi e importi dei prelievi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa. L’ammontare massimo prelevabile non può comunque superare quanto sarebbe percepito scegliendo la rendita a durata definita.
In attesa dell’erogazione, il capitale accumulato continua ad essere investito nel comparto di investimento scelto dall’aderente con progressivo disinvestimento della quota parte corrispondente alla prestazione da erogare.
Dal 31 ottobre 2026 sarà inoltre disponibile una terza modalità:
- Erogazione frazionata del montante accumulato: consente di ricevere il capitale maturato attraverso pagamenti periodici distribuiti nell’arco di un periodo scelto dall’aderente, purché non inferiore a cinque anni.
Durante il periodo di erogazione della rendita a durata definita, il capitale accumulato continua ad essere investito nel comparto di investimento scelto dall’aderente con progressivo disinvestimento della quota parte corrispondente a ciascuna rata di rendita da erogare.
Per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha pubblicato il 25 giugno 2026 le Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche, contenenti le indicazioni operative necessarie a garantire un’applicazione uniforme delle novità da parte delle diverse forme pensionistiche complementari e a favorire un ordinato adeguamento organizzativo.
Le Istruzioni prevedono inoltre un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026, durante il quale i fondi pensione saranno chiamati ad aggiornare procedure, sistemi informatici e processi operativi per la corretta gestione delle nuove prestazioni.
Nel corso di tale fase, sarà possibile presentare le richieste di accesso alle nuove modalità di erogazione; tuttavia, la liquidazione delle prestazioni potrà avvenire solo una volta completati gli adeguamenti documentali e operativi necessari.
Sono attualmente in corso gli aggiornamenti della modulistica e della documentazione informativa, con l’obiettivo di mettere gli iscritti nelle condizioni di valutare in modo consapevole le diverse opzioni disponibili al momento del pensionamento.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi ai contatti indicati nell’apposita sezione del sito del Fondo.
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