Come si costruisce la pensione integrativa
I Contratti collettivi Edili-industria e Edili-artigianato prevedono un contributo automatico al Fondo Prevedi, detto contributo contrattuale, che l’azienda edile deve versare a favore dei propri dipendenti il cui rapporto di lavoro superi i tre mesi.
Il contributo contrattuale
Il contributo contrattuale ha un importo compreso tra 10 e 20 euro al mese, in base alla qualifica e al livello di inquadramento del lavoratore.
Per gli operai, il contributo contrattuale è calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate.
Per gli impiegati, il contributo contrattuale è mensile e viene applicato per 14 mensilità. Un periodo di lavoro pari o superiore a 15 giorni vale come mese intero, mentre un periodo inferiore non viene conteggiato.
Nel part-time, l’importo del contributo contrattuale viene ridotto proporzionalmente.
Misura del contributo contrattuale
| CCNL EDILI – INDUSTRIA Impiegati – contributo contrattuale mensile |
CCNL EDILI – ARTIGIANATO Impiegati – contributo contrattuale mensile |
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|---|---|---|---|
| Livello di inquadramento | Contributo contrattuale in vigore dal 1 ottobre 2019 | Livello di inquadramento | Contributo contrattuale in vigore dal 1 marzo 2020 |
| 7 | 20,00 | 7 | 20,50 |
| 6 | 18,00 | 6 | 18,00 |
| 5 | 15,00 | 5 | 15,00 |
| 4 | 14,00 | 4 | 13,90 |
| 3 | 13,00 | 3 | 13,00 |
| 2 | 11,70 | 2 | 11,50 |
| 1 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| Apprendisti | 10,00 | Apprendisti | 10,00 |
| CCNL EDILI – INDUSTRIA Operai – contributo contrattuale orario* |
CCNL EDILI – ARTIGIANATO Operai – contributo contrattuale orario* |
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|---|---|---|---|
| Livello di inquadramento | Contributo contrattuale in vigore dal 1 ottobre 2019 | Livello di inquadramento | Contributo contrattuale in vigore dal 1 marzo 2020 |
| a) Operai di produzione | a) Operai di produzione | ||
| Operaio di quinto livello | Operaio di quinto livello | 0,1027 | |
| Operaio di quarto livello | 0,0959 | Operaio di quarto livello | 0,0952 |
| Operaio specializzato | 0,0890 | Operaio specializzato | 0,0890 |
| Operaio qualificato | 0,0801 | Operaio qualificato | 0,0788 |
| Operaio comune | 0,0685 | Operaio comune | 0,0685 |
| b) Custodi, guardiani con o senza alloggio, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,0570 | b) Custodi, guardiani con o senza alloggio, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,0570 |
| c) Apprendisti | 0,0700 | c) Apprendisti | 0,0700 |
Contributi volontari aggiuntivi
Il contributo contrattuale è un piccolo accantonamento mensile e non basta, da solo, per accumulare una pensione integrativa.
Se decidi di integrarlo versando contributi volontari, hai diritto ad alcuni benefici economici:
- Se versi un contributo personale pari all’1% della retribuzione lorda mensile, il datore di lavoro versa a tuo favore un altro 1%: il tuo contributo personale viene quindi raddoppiato. Inoltre, se hai la qualifica di operaio, il sistema delle casse edili aggiungerà a tuo favore un ulteriore contributo, anch’esso pari all’1% della tua retribuzione fino al 31/12/2029: quindi versando l’1% della tua retribuzione otterrai il 3% della tua retribuzione!
- Puoi inoltre destinare a Prevedi anche il TFR maturando, beneficiando di un vantaggio fiscale al momento della liquidazione rispetto alla tassazione del TFR che rimane in azienda.
I contributi volontari aggiuntivi rispetto a quello contrattuale possono essere modificati, sospesi o riattivati in qualsiasi momento.
Riassunto delle alternative contributive a Prevedi
Se non fai nulla:
Continui a ricevere solo il contributo contrattuale (automatico) finché sei dipendente dell’azienda edile.
In questo modo rinunci al contributo aggiuntivo del tuo datore di lavoro pari all’1% della tua retribuzione lorda mensile (e, se hai qualifica di operaio, anche all’ulteriore 1% delle casse edili) e la tua posizione nel Fondo Prevedi rimarrà molto piccola.
Se versi a Prevedi il tuo contributo pari o superiore all’1% della tua retribuzione lorda mensile (lettera A.1 del modulo di integrazione/variazione contributiva):
Se versi a Prevedi sia il tuo contributo 1% della retribuzione che il TFR (lettere A.1 e B.1 del modulo di integrazione/variazione contributiva):
NOTA BENE:
Tutti i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026 devono decidere, entro 60 giorni dall’assunzione, se tenere il TFR in azienda o destinarlo alla previdenza complementare: se lo hanno già destinato alla previdenza complementare in un precedente rapporto di lavoro non possono più tenerlo in azienda, possono solo decidere a quale forma pensionistica complementare destinarlo. La scelta di destinazione del TFR (o di mantenimento in azienda, per chi può farlo), deve essere effettuata tramite il modello ministeriale TFR3.